Lo statuto
STATUTO DELL'UNIONE NAZIONALE TRA LE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI DI PATATA(UNAPA)
TITOLO I
Costituzione - Durata - Scopi dell'Unione
ARTICOLO 1
Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) n. 1360/78
del Consiglio del 19 giugno 1978 e successive modificazioni
e della legge 20 ottobre 1978 n. 674, é costituita
una associazione denominata "Unione Nazionale tra le
Associazioni dei Produttori di Patate" e in breve UNAPA
e che nel presente statuto sarà in appresso anche individuata
semplicemente come "Unione".
L'unione ha sede in Roma.
ARTICOLO 2
La durata è stabilita al 31 dicembre 2030 salvo proroga
deliberata dall'Assemblea.
ARTICOLO 3
L'Unione, che non ha fini di lucro, in base al decreto legislativo
n. 228/2001 e al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali svolge compiti di:
tutela e rappresentanza delle organizzazioni aderenti per
le attività ad essa affidate dalla normativa nazionale
e comunitaria;
indirizzo e coordinamento delle attività delle
organizzazioni di produttori, delle AP e delle AOP ad essa
associate;
promozione e realizzazione di servizi volti alla
valorizzazione del prodotto e dei progetti di interesse comune
per le organizzazioni associate allo scopo di rendere più
funzionale l'attività delle stesse;
supporto alle attività commerciali degli associati.
L'unione svolge anche la seguente attività:
effettua, su delega della P.A., compiti connessi
all'esecuzione di adempimenti normativi in materia;
promuove e realizza accordi di filiera anche attraverso
la stipula di accordi interprofessionali e la partecipazione
ad organismi interprofessionali;
tutela e valorizza la produzione e la commercializzazione
delle Patate, in armonia con gli indirizzi della politica
agricola comunitaria e con la programmazione agricola nazionale
e regionale; persegue, a livello nazionale, gli stessi obiettivi
delle Associazioni ad essa aderenti e in particolare, adatta
alle esigenze del mercato la produzione e l'offerta di Patate
favorendo la partecipazione dei Produttori alla programmazione
agricola.
Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione:
a) determina, con efficacia vincolante per le proprie
associate, regolamenti e norme comuni di produzione in particolare
per quanto riguarda la qualità dei prodotti o l'utilizzazione
di pratiche biologiche, di conferimento e di immissione
nel mercato;
b) stabilisce l'immissione nel mercato del
prodotto delle associate destinato alla commercializzazione,
ai sensi delle lettere b) o c) dell'art. 9 del presente
Statuto;
c) rappresenta le associate nei confronti
della Pubblica Amministrazione e degli enti pubblici le
cui funzioni possono interessare la produzione di Patate
nonché nei confronti di organismi, enti ed associazioni
private, nazionali ed esteri, che perseguono scopi simili
o connessi a quelli dell'Unione;
d) svolge compiti di intervento e di gestione
in esecuzione di normative comunitarie, nazionali o regionali;
e) stipula convenzioni e contratti, anche interprofessionali
utili al raggiungimento degli scopi statutari;
f) stipula contratti per la fornitura di tutti i servizi
necessari alla produzione, conservazione, trasformazione e
commercializzazione del prodotto, anche in attuazione di programmi
di aiuto alimentari;
g) promuove e indirizza programmi di ricerca e sperimentazione
agraria e il trasferimento di nuove tecnologie di intesa con
gli istituti Sperimentali operanti nel settore e con gli enti
pubblici e privati competenti;
h) cura la rilevazione e la divulgazione dei dati e
delle informazioni per la formulazione delle condizioni di
offerta, la ricerca di sbocchi commerciali per le Patate anche
in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali,
utilizzando centri e istituti pubblici e privati, per ricerche
di mercato;
i) promuove azioni di propaganda, pubblicità
e valorizzazione per la penetrazione sui mercati e l'aumento
del consumo delle Patate;
l) può svolgere le funzioni operative di propria
competenza, anche mediante apposite convenzioni, preferibilmente
con cooperative di primo o secondo grado o altri organismi
associativi di produttori agricoli, associati alle Associazioni
di base;
m) riscuote, in nome e per conto delle associate, premi,
incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in
loro favore e rilascia la relativa quietanza liberatoria;
n) svolge compiti di rappresentanza e tutela nei confronti
delle Associazioni aderenti;
o) compie operazioni mobiliari ed immobiliari utili
al conseguimento dei fini istituzionali;
p) formula proposte agli enti pubblici e agli organi
della Pubblica amministrazione e partecipa, nei modi previsti
dalle norme, alla formazione dei programmi nel settore agricolo.
ARTICOLO 4
L'Unione può partecipare ad altre organizzazioni o
enti che si propongono di contribuire, direttamente o indirettamente,
al conseguimento degli obiettivi della Unione stessa.
TITOLO II
Associati
ARTICOLO 5
Possono far parte dell'Unione le associazioni di produttori
di Patate riconosciute, anche se comprendenti soci situati
in regioni limitrofe.
E' esclusa qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità
o sul luogo di stabilimento delle associazioni o dei loro
partners economici.
Non possono essere ammesse a far parte dell'Unione:
a) le associazioni che svolgono attività concorrenti
o contrastanti con gli interessi dell'Unione;
b) le associazioni aderenti ad altre Unioni nel medesimo
settore.
ARTICOLO 6
La domanda di ammissione all'Unione deve essere proposta dal
legale rappresentante della associazione istante e indicare
la denominazione e la sede dell'associazione medesima.
Alla domanda devono essere allegati:
copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
copia della delibera dell'organo competente che autorizza
la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni
conseguenti all'eventuale accoglimento;
elenco dei soci produttori di Patate corredato dalle indicazioni
fornite nella domanda di ammissione.
Con la domanda l'aspirante deve dichiarare di assumere l'impegno
di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni
degli Organi sociali, nonché di assumere gli obblighi
previsti dal seguente art. 9.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di chiedere all'aspirante
associato ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti
comprovanti la legittimità della domanda, nonché
il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.
ARTICOLO 7
Le domande di ammissione sono annotate su apposito registro
tenuto dall'Unione aperto alla consultazione delle associate.
Ciascuna associata può presentare motivata opposizione
all'accoglimento delle domande entro il termine perentorio
di 30 giorni dalla data di annotazione sul relativo registro.
L'opposizione è proposta al Consiglio Direttivo mediante
lettera raccomandata.
ARTICOLO 8
Il Consiglio Direttivo decide sulle domande di ammissione
e sulle opposizioni, dandone comunicazione alle interessate
entro 15 giorni dalla deliberazione.
ARTICOLO 9
Con l'iscrizione, l'associata assume, nei confronti dell'Unione,
l'impegno a mantenere il vincolo per un triennio dalla data
del provvedimento di riconoscimento dell'Unione; l'impegno
decade in caso di revoca di riconoscimento alla associata.
L'associata assume altresì nei confronti dell'Unione
l'obbligo di:
a) osservare quanto stabilito alla lettera a) dell'art.
3 del presente Statuto;
b) effettuare l'immissione nel mercato di tutta la
produzione destinata alla commercializzazione secondo le norme
di conferimento e di immissione nel mercato stabilite e controllate
dall'Unione;
c) ovvero di far effettuare all'Unione l'immissione
nel mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione,
conformemente alle disposizioni normative e regolamentari
tempo per tempo vigenti.
Qualora l'associata prescelga l'adempimento in c), può
chiedere all'Unione di essere autorizzata a effettuare l'immissione
nel mercato di parte della propria produzione secondo quanto
previsto dalla superiore lettera b);
d) di contribuire alla costituzione di fondi di intervento
necessari per il conseguimento degli scopi sociali;
e) di comunicare, entro 15 giorni dalla deliberazione,
le modifiche introdotte nel proprio statuto.
ARTICOLO 10
La nuova associata deve versare la quota di ammissione, nella
misura stabilita dall'Assemblea, entro un mese dalla comunicazione
del provvedimento di ammissione.
Le somme versate a titolo di quota di ammissione non sono
ripetibili, rivalutabili e trasmissibili.
ARTICOLO 11
L'associata è tenuta a corrispondere all'Unione i contributi
annualmente determinati dall'Assemblea.
ARTICOLO 12
All'associata che non adempie le obbligazioni assunte sono
applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità
per i danni recati all'Unione, le seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria;
b) sospensione a tempo determinato dai benefici della
appartenenza all'Unione, fermi gli obblighi assunti;
c) espulsione.
I regolamenti di cui al superiore art. 3 lettera a) determinano
le ipotesi di applicabilità dei provvedimenti previsti
dal presente articolo e i criteri di determinazione della
misura della sanzione pecuniaria.
ARTICOLO 13
E' esclusa l'associata:
a) che non sia più in grado di concorrere al
raggiungimento delle finalità dell'Unione;
b) che rechi danno morale o materiale all'Unione;
c) che non corrisponda per due annualità consecutive
il contributo associativo;
d) che abbia interessi contrastanti con quelli della
Unione;
e) che non svolga più un'attività economica
tale da giustificare la sua appartenenza all'Unione e che
comunque non sia conforme sotto il profilo soggettivo od oggettivo
a quanto stabilito al superiore art. 5;
f) che introduca nel proprio Statuto modificazioni
in contrasto con le finalità dell'Unione.
ARTICOLO 14
L'associata, decorso il terzo anno dalla data di riconoscimento
dell'Unione, ha facoltà di recesso.
L'accoglimento della istanza di recesso produce effetto allo
scadere di un anno dalla data dell'istanza stessa.
L'associata resta comunque vincolata per gli impegni assunti
nei confronti dell'Unione e tramite questa, anteriormente
alla data in cui il recesso ha effetto.
TITOLO III
Organi dell'unione
ARTICOLO 15
Gli organi dell'Unione sono:
l'Assemblea;
il Consiglio Direttivo;
il Comitato Esecutivo;
il Presidente;
il Collegio dei Revisori dei Conti.
ARTICOLO 16
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, previa
delibera del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente,
previa delibera del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta quest'ultimo
ne riconosca le necessità oppure ne faccia richiesta
per iscritto un numero di rappresentanti delle associate non
inferiore al 20% (venti percento) del totale dei rappresentanti.
L'Assemblea è convocata mediante avviso a mezzo raccomandata
o fax almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza ovvero,
limitatamente alla Assemblea straordinaria ed in particolari
casi di urgenza, a mezzo telegramma spedito almeno 5 (cinque)
giorni prima dell'adunanza.
ARTICOLO 17
L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle Associazioni
nelle persone del loro Presidente e del Vice Presidente.
Ad essi si aggiungono due delegati per ogni Associazione.
Al Presidente, al Vice Presidente e ai delegati spetta un
voto ciascuno da esercitarsi disgiuntamente.
Non è consentita delega a mandatari.
Per la partecipazione all'Assemblea, le Associazioni devono
essere in regola con il pagamento dei contributi.
ARTICOLO 18
L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando
intervengono tante associate che rappresentino almeno la maggioranza
dei voti complessivi di cui dispongono tutte le associazioni
aderenti.
In seconda convocazione l'Assemblea è valida a condizione
che intervengano tanti delegati che rappresentino almeno un
quinto dei voti complessivi di cui dispongono tutte le associazioni
aderenti; salvo il disposto degli artt. 3 e 6 della legge
674/78 e successive modifiche e integrazioni.
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei delegati presenti
sia in 1^ che in 2^ convocazione; salvo il disposto degli
artt. 3 e 6 della legge 674/78 e successive modifiche e integrazioni.
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti complessivamente
spettanti a tutte le Associazioni per la materia di cui alla
lettera b) dell'art. 3 del presente Statuto.
Per le modifiche allo Statuto è necessaria la maggioranza
assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutte le associazioni.
ARTICOLO 19
E' di competenza dell'Assemblea:
a) approvare i bilanci preventivi e consuntivi completi
di un rendiconto economico e finanziario predisposti dal Consiglio
Direttivo;
b) nominare il Consiglio Direttivo e il Collegio dei
Revisori dei Conti, designandone il Presidente;
c) deliberare le generali direttive di azione per il
conseguimento delle finalità dell'Unione;
d) deliberare sulle materie di cui alle lettere a),
e), f) dell'art. 3 del presente statuto;
e) deliberare sulla materia di cui alla lettera b)
dell'art. 3 del presente Statuto;
f) deliberare la costituzione di fondi di intervento
alimentati da contributi delle associazioni e di enti pubblici
e privati, nazionali ed esteri;
g) determinare la quota di ammissione nonchè
il contributo annuo a carico delle associate, occorrente per
il funzionamento dell'Unione;
h) approvare regolamenti per il funzionamento dell'Unione;
i) deliberare sull'emolumento dei componenti del Collegio
dei Revisori dei conti.
ARTICOLO 20
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri
non inferiore a 6 e non superiore a 20 nominato dall'Assemblea,
dei quali almeno tre quarti scelti fra i Presidenti o i Vice
Presidenti delle Associazioni Socie.
Qualora nell'Assemblea siano state votate più liste,
ciascuna delle quali presentata da almeno due Associazioni
appartenenti a regioni diverse, i seggi del Consiglio Direttivo
vengono ripartiti tra i candidati delle liste che hanno riportato
il maggior numero dei voti, in ragione di due terzi ai candidati
della lista che ha ottenuto i maggiori suffragi ed il restante
terzo ai candidati delle liste di minoranza, ognuna delle
quali abbia ottenuto almeno il 10% (dieci percento) dei voti.
Possono inoltre essere eletti membri del Consiglio Direttivo
esperti, anche non facenti parte delle Associazioni aderenti,
in numero non superiore ad un quarto del totale dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo può invitare ad assistere alle
proprie riunioni persone designate da enti pubblici.
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e un Vice Presidente,
scegliendoli fra i suoi membri.
Il Consiglio resta in carica tre anni ed i suoi membri sono
rieleggibili.
Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più
membri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando
il candidato o i candidati primi non eletti della lista alla
quale appartenevano il membro o i membri venuti a mancare,
salvo il disposto del terzo comma del presente articolo. In
mancanza, è ammesso l'istituto della cooptazione.
I membri così nominati restano in carica fino all'Assemblea
successiva.
ARTICOLO 21
E' di competenza del Consiglio Direttivo:
a) provvedere alla formulazione delle proposte da sottoporre
all'Assemblea;
b) deliberare la convocazione dell'Assemblea e curare
l'esecuzione delle deliberazioni da essa adottate;
c) deliberare sulle domande di ammissione;
d) deliberare sulle domande di recesso;
e) applicare le sanzioni di cui al superiore art. 12;
f) deliberare la esclusione delle associate;
g) designare i rappresentanti nei Comitati, di cui
all'art. 11 della legge 674/78 e successive modifiche e integrazioni;
h) nominare comitati tecnico-consultivi e determinarne
i compiti;
i) deliberare l'applicazione dei contratti anche relativi
al personale;
l) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, completi
di un rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea;
m) deliberare sulle materie di cui alle lettere g)
ed m) del precedente art. 3;
n) deliberare l'affidamento dell'esercizio di funzioni
operative di competenza dell'Unione di cui al superiore art.
3, lettera l);
o) determinare le modalità di gestione dei fondi
di intervento di cui al superiore art. 19, lettera f).
Il Consiglio Direttivo, inoltre, ha tutti i poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione non attribuiti ad altro organo
dell'Unione.
Il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri,
per singoli atti o categorie di atti, al Comitato Esecutivo.
ARTICOLO 22
Il Consiglio Direttivo è convocato, anche a mezzo fax,
dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento da chi
ne fa le veci, oppure su richiesta di almeno 1/3 (un terzo)
dei componenti del Consiglio stesso.
Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo
è necessaria la presenza della maggioranza dei membri
in carica.
Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
Il Consiglio Direttivo nomina il segretario; nel caso che
l'Unione abbia un proprio Direttore, questo svolge funzione
di segretario del Consiglio ed ha voto consultivo.
ARTICOLO 23
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal
Vice Presidente e da un numero minimo di quattro fino a sei
membri scelti dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito.
Il Comitato delibera sulla materia inerente il personale,
ed inoltre decide, per singoli atti o categorie di atti, su
delega del Consiglio Direttivo.
Per la validità delle adunanze e l'adozione delle delibere
del Comitato si applicano le disposizioni del precedente art.
22.
ARTICOLO 24
Il Presidente rappresenta l'Unione anche in giudizio.
Il Presidente, nel caso di assenza o impedimento, è
sostituito dal Vice Presidente o da un Consigliere all'uopo
designato dal Consiglio Direttivo.
Al Presidente ed al Vice Presidente può competere un'indennità
di carica nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 25
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da
tre membri effettivi e da due supplenti.
I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto
dall'Assemblea dei soci.
TITOLO IV
Patrimonio - Entrate - Rendiconti
ARTICOLO 26
Il patrimonio dell'Unione è costituito:
a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per
acquisti, lasciti, donazioni o comunque sono o vengano in
proprietà dell'Unione;
b) dalle somme che, in sede di approvazione dei bilanci
l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, destina
a speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio;
c) all'Unione è vietato distribuire, anche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati,
nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Unione
stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
ARTICOLO 27
Le entrate dell'Unione sono costituite:
a) dalle quote di ammissione;
b) dai contributi che le associate versano all'Unione
nella misura annualmente stabilita dall'Assemblea;
c) dalle rendite patrimoniali;
d) dagli eventuali contributi di enti pubblici e privati,
nazionali ed esteri.
ARTICOLO 28
L'esercizio sociale dell'Unione si chiude al 31 dicembre di
ciascun anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre entro il 31 marzo
di ogni anno il bilancio consuntivo e preventivo completo
di un rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea dei soci, unitamente alla propria relazione
entro il 30 aprile, salvo particolari circostanze che ne determinano
uno slittamento non superiore ai due mesi da giustificare
con dettagliate motivazioni. I bilanci devono restare depositati
presso la sede dell'Unione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea
convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti
coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
TITOLO V
Giudizio arbitrale
ARTICOLO 29
Le eventuali controversie derivanti dai rapporti regolati
dal presente Statuto, sia fra Associazioni che Associazioni
ed Unione, sono deferite al giudizio irrituale di tre arbitri,
amichevoli compositori, di cui il primo con funzioni di presidente
nominato dal Presidente del Tribunale di Roma e gli altri
due dal primo nominato.
Il collegio arbitrale è in particolare competente per
le controversie relative alle materie di cui ai superiori
artt. 8, 12, 13.
Il termine perentorio per la devoluzione al giudizio arbitrale
delle vertenze originate dai provvedimenti di competenza degli
Organi dell'Unione è di 30 giorni dalla data di conoscenza;
nel caso di inosservanza del termine, la domanda di arbitrato
è irricevibile.
Le decisioni sono assunte con criterio equitativo ferme restando
le disposizioni di legge vigenti in materia.
ARTICOLO 30
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Unione, qualunque
ne sia la causa, procederà alla nomina di uno o più
liquidatori e detterà le norme per la liquidazione.
In tal caso il patrimonio residuo, dedotta ogni passività,
verrà obbligatoriamente devoluto ad altro organismo
con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma
190, legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
TITOLO VI
Disposizioni finali
ARTICOLO 31
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento
alle norme del Codice Civile in materia di associazioni e
alle altre disposizioni di legge e regolamentari vigenti in
materia.
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Chi siamo
L'atto costitutivo
Lo statuto
Gli organi sociali
Le nostre associate
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