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Lo statuto


STATUTO DELL'UNIONE NAZIONALE TRA LE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI DI PATATA(UNAPA)

TITOLO I
Costituzione - Durata - Scopi dell'Unione

ARTICOLO 1

Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978 e successive modificazioni e della legge 20 ottobre 1978 n. 674, é costituita una associazione denominata "Unione Nazionale tra le Associazioni dei Produttori di Patate" e in breve UNAPA e che nel presente statuto sarà in appresso anche individuata semplicemente come "Unione".

 

L'unione ha sede in Roma.

ARTICOLO 2

La durata è stabilita al 31 dicembre 2030 salvo proroga deliberata dall'Assemblea.

ARTICOLO 3

L'Unione, che non ha fini di lucro, in base al decreto legislativo n. 228/2001 e al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali svolge compiti di:

  • tutela e rappresentanza delle organizzazioni aderenti per le attività ad essa affidate dalla normativa nazionale e comunitaria;

  • indirizzo e coordinamento delle attività delle organizzazioni di produttori, delle AP e delle AOP ad essa associate;

  • promozione e realizzazione di servizi volti alla valorizzazione del prodotto e dei progetti di interesse comune per le organizzazioni associate allo scopo di rendere più funzionale l'attività delle stesse;

  • supporto alle attività commerciali degli associati.

     

    L'unione svolge anche la seguente attività:

     

  • effettua, su delega della P.A., compiti connessi all'esecuzione di adempimenti normativi in materia;

  • promuove e realizza accordi di filiera anche attraverso la stipula di accordi interprofessionali e la partecipazione ad organismi interprofessionali;

  • tutela e valorizza la produzione e la commercializzazione delle Patate, in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria e con la programmazione agricola nazionale e regionale; persegue, a livello nazionale, gli stessi obiettivi delle Associazioni ad essa aderenti e in particolare, adatta alle esigenze del mercato la produzione e l'offerta di Patate favorendo la partecipazione dei Produttori alla programmazione agricola.
  •  

    Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione:

     

    a) determina, con efficacia vincolante per le proprie associate, regolamenti e norme comuni di produzione in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche, di conferimento e di immissione nel mercato;
    b) stabilisce l'immissione nel mercato del prodotto delle associate destinato alla commercializzazione, ai sensi delle lettere b) o c) dell'art. 9 del presente Statuto;
    c) rappresenta le associate nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli enti pubblici le cui funzioni possono interessare la produzione di Patate nonché nei confronti di organismi, enti ed associazioni private, nazionali ed esteri, che perseguono scopi simili o connessi a quelli dell'Unione;
    d) svolge compiti di intervento e di gestione in esecuzione di normative comunitarie, nazionali o regionali;

    e) stipula convenzioni e contratti, anche interprofessionali utili al raggiungimento degli scopi statutari;
    f) stipula contratti per la fornitura di tutti i servizi necessari alla produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto, anche in attuazione di programmi di aiuto alimentari;
    g) promuove e indirizza programmi di ricerca e sperimentazione agraria e il trasferimento di nuove tecnologie di intesa con gli istituti Sperimentali operanti nel settore e con gli enti pubblici e privati competenti;
    h) cura la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per la formulazione delle condizioni di offerta, la ricerca di sbocchi commerciali per le Patate anche in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali, utilizzando centri e istituti pubblici e privati, per ricerche di mercato;
    i) promuove azioni di propaganda, pubblicità e valorizzazione per la penetrazione sui mercati e l'aumento del consumo delle Patate;
    l) può svolgere le funzioni operative di propria competenza, anche mediante apposite convenzioni, preferibilmente con cooperative di primo o secondo grado o altri organismi associativi di produttori agricoli, associati alle Associazioni di base;
    m) riscuote, in nome e per conto delle associate, premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in loro favore e rilascia la relativa quietanza liberatoria;
    n) svolge compiti di rappresentanza e tutela nei confronti delle Associazioni aderenti;
    o) compie operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dei fini istituzionali;
    p) formula proposte agli enti pubblici e agli organi della Pubblica amministrazione e partecipa, nei modi previsti dalle norme, alla formazione dei programmi nel settore agricolo.

    ARTICOLO 4

    L'Unione può partecipare ad altre organizzazioni o enti che si propongono di contribuire, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli obiettivi della Unione stessa.

     


    TITOLO II
    Associati

    ARTICOLO 5

    Possono far parte dell'Unione le associazioni di produttori di Patate riconosciute, anche se comprendenti soci situati in regioni limitrofe.

    E' esclusa qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento delle associazioni o dei loro partners economici.

    Non possono essere ammesse a far parte dell'Unione:

    a) le associazioni che svolgono attività concorrenti o contrastanti con gli interessi dell'Unione;

    b) le associazioni aderenti ad altre Unioni nel medesimo settore.

    ARTICOLO 6

    La domanda di ammissione all'Unione deve essere proposta dal legale rappresentante della associazione istante e indicare la denominazione e la sede dell'associazione medesima.

     

    Alla domanda devono essere allegati:

  • copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
  • copia della delibera dell'organo competente che autorizza la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento;

  • elenco dei soci produttori di Patate corredato dalle indicazioni fornite nella domanda di ammissione.

  • Con la domanda l'aspirante deve dichiarare di assumere l'impegno di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni degli Organi sociali, nonché di assumere gli obblighi previsti dal seguente art. 9.

     

    Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di chiedere all'aspirante associato ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

    ARTICOLO 7

    Le domande di ammissione sono annotate su apposito registro tenuto dall'Unione aperto alla consultazione delle associate.

     

    Ciascuna associata può presentare motivata opposizione all'accoglimento delle domande entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di annotazione sul relativo registro. L'opposizione è proposta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata.

    ARTICOLO 8

     

    Il Consiglio Direttivo decide sulle domande di ammissione e sulle opposizioni, dandone comunicazione alle interessate entro 15 giorni dalla deliberazione.

    ARTICOLO 9

    Con l'iscrizione, l'associata assume, nei confronti dell'Unione, l'impegno a mantenere il vincolo per un triennio dalla data del provvedimento di riconoscimento dell'Unione; l'impegno decade in caso di revoca di riconoscimento alla associata.

    L'associata assume altresì nei confronti dell'Unione l'obbligo di:

    a) osservare quanto stabilito alla lettera a) dell'art. 3 del presente Statuto;
    b) effettuare l'immissione nel mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione secondo le norme di conferimento e di immissione nel mercato stabilite e controllate dall'Unione;
    c) ovvero di far effettuare all'Unione l'immissione nel mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione, conformemente alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

    Qualora l'associata prescelga l'adempimento in c), può chiedere all'Unione di essere autorizzata a effettuare l'immissione nel mercato di parte della propria produzione secondo quanto previsto dalla superiore lettera b);

    d) di contribuire alla costituzione di fondi di intervento necessari per il conseguimento degli scopi sociali;
    e) di comunicare, entro 15 giorni dalla deliberazione, le modifiche introdotte nel proprio statuto.

    ARTICOLO 10

    La nuova associata deve versare la quota di ammissione, nella misura stabilita dall'Assemblea, entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

     

    Le somme versate a titolo di quota di ammissione non sono ripetibili, rivalutabili e trasmissibili.

    ARTICOLO 11

    L'associata è tenuta a corrispondere all'Unione i contributi annualmente determinati dall'Assemblea.

    ARTICOLO 12

    All'associata che non adempie le obbligazioni assunte sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni recati all'Unione, le seguenti sanzioni:

    a) sanzione pecuniaria;
    b) sospensione a tempo determinato dai benefici della appartenenza all'Unione, fermi gli obblighi assunti;
    c) espulsione.

    I regolamenti di cui al superiore art. 3 lettera a) determinano le ipotesi di applicabilità dei provvedimenti previsti dal presente articolo e i criteri di determinazione della misura della sanzione pecuniaria.

    ARTICOLO 13

    E' esclusa l'associata:

    a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento delle finalità dell'Unione;
    b) che rechi danno morale o materiale all'Unione;
    c) che non corrisponda per due annualità consecutive il contributo associativo;
    d) che abbia interessi contrastanti con quelli della Unione;
    e) che non svolga più un'attività economica tale da giustificare la sua appartenenza all'Unione e che comunque non sia conforme sotto il profilo soggettivo od oggettivo a quanto stabilito al superiore art. 5;
    f) che introduca nel proprio Statuto modificazioni in contrasto con le finalità dell'Unione.

    ARTICOLO 14

    L'associata, decorso il terzo anno dalla data di riconoscimento dell'Unione, ha facoltà di recesso.

    L'accoglimento della istanza di recesso produce effetto allo scadere di un anno dalla data dell'istanza stessa.

    L'associata resta comunque vincolata per gli impegni assunti nei confronti dell'Unione e tramite questa, anteriormente alla data in cui il recesso ha effetto.


    TITOLO III
    Organi dell'unione

    ARTICOLO 15

    Gli organi dell'Unione sono:

  • l'Assemblea;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Comitato Esecutivo;

  • il Presidente;

  • il Collegio dei Revisori dei Conti.


  • ARTICOLO 16

    L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

    L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

    L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta quest'ultimo ne riconosca le necessità oppure ne faccia richiesta per iscritto un numero di rappresentanti delle associate non inferiore al 20% (venti percento) del totale dei rappresentanti.

    L'Assemblea è convocata mediante avviso a mezzo raccomandata o fax almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza ovvero, limitatamente alla Assemblea straordinaria ed in particolari casi di urgenza, a mezzo telegramma spedito almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

    ARTICOLO 17

    L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle Associazioni nelle persone del loro Presidente e del Vice Presidente.

    Ad essi si aggiungono due delegati per ogni Associazione.

    Al Presidente, al Vice Presidente e ai delegati spetta un voto ciascuno da esercitarsi disgiuntamente.

    Non è consentita delega a mandatari.

    Per la partecipazione all'Assemblea, le Associazioni devono essere in regola con il pagamento dei contributi.

    ARTICOLO 18

    L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando intervengono tante associate che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivi di cui dispongono tutte le associazioni aderenti.

    In seconda convocazione l'Assemblea è valida a condizione che intervengano tanti delegati che rappresentino almeno un quinto dei voti complessivi di cui dispongono tutte le associazioni aderenti; salvo il disposto degli artt. 3 e 6 della legge 674/78 e successive modifiche e integrazioni.

    L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei delegati presenti sia in 1^ che in 2^ convocazione; salvo il disposto degli artt. 3 e 6 della legge 674/78 e successive modifiche e integrazioni.

    L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutte le Associazioni per la materia di cui alla lettera b) dell'art. 3 del presente Statuto.

    Per le modifiche allo Statuto è necessaria la maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutte le associazioni.

    ARTICOLO 19

    E' di competenza dell'Assemblea:

    a) approvare i bilanci preventivi e consuntivi completi di un rendiconto economico e finanziario predisposti dal Consiglio Direttivo;
    b) nominare il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti, designandone il Presidente;
    c) deliberare le generali direttive di azione per il conseguimento delle finalità dell'Unione;
    d) deliberare sulle materie di cui alle lettere a), e), f) dell'art. 3 del presente statuto;
    e) deliberare sulla materia di cui alla lettera b) dell'art. 3 del presente Statuto;
    f) deliberare la costituzione di fondi di intervento alimentati da contributi delle associazioni e di enti pubblici e privati, nazionali ed esteri;
    g) determinare la quota di ammissione nonchè il contributo annuo a carico delle associate, occorrente per il funzionamento dell'Unione;
    h) approvare regolamenti per il funzionamento dell'Unione;
    i) deliberare sull'emolumento dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

    ARTICOLO 20

    Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 6 e non superiore a 20 nominato dall'Assemblea, dei quali almeno tre quarti scelti fra i Presidenti o i Vice Presidenti delle Associazioni Socie.

    Qualora nell'Assemblea siano state votate più liste, ciascuna delle quali presentata da almeno due Associazioni appartenenti a regioni diverse, i seggi del Consiglio Direttivo vengono ripartiti tra i candidati delle liste che hanno riportato il maggior numero dei voti, in ragione di due terzi ai candidati della lista che ha ottenuto i maggiori suffragi ed il restante terzo ai candidati delle liste di minoranza, ognuna delle quali abbia ottenuto almeno il 10% (dieci percento) dei voti.

    Possono inoltre essere eletti membri del Consiglio Direttivo esperti, anche non facenti parte delle Associazioni aderenti, in numero non superiore ad un quarto del totale dei suoi componenti.

    Il Consiglio Direttivo può invitare ad assistere alle proprie riunioni persone designate da enti pubblici.

    Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e un Vice Presidente, scegliendoli fra i suoi membri.

    Il Consiglio resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

    Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando il candidato o i candidati primi non eletti della lista alla quale appartenevano il membro o i membri venuti a mancare, salvo il disposto del terzo comma del presente articolo. In mancanza, è ammesso l'istituto della cooptazione.

    I membri così nominati restano in carica fino all'Assemblea successiva.

    ARTICOLO 21

    E' di competenza del Consiglio Direttivo:

    a) provvedere alla formulazione delle proposte da sottoporre all'Assemblea;
    b) deliberare la convocazione dell'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni da essa adottate;
    c) deliberare sulle domande di ammissione;
    d) deliberare sulle domande di recesso;
    e) applicare le sanzioni di cui al superiore art. 12;
    f) deliberare la esclusione delle associate;
    g) designare i rappresentanti nei Comitati, di cui all'art. 11 della legge 674/78 e successive modifiche e integrazioni;
    h) nominare comitati tecnico-consultivi e determinarne i compiti;
    i) deliberare l'applicazione dei contratti anche relativi al personale;
    l) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, completi di un rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
    m) deliberare sulle materie di cui alle lettere g) ed m) del precedente art. 3;
    n) deliberare l'affidamento dell'esercizio di funzioni operative di competenza dell'Unione di cui al superiore art. 3, lettera l);
    o) determinare le modalità di gestione dei fondi di intervento di cui al superiore art. 19, lettera f).

    Il Consiglio Direttivo, inoltre, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuiti ad altro organo dell'Unione.

    Il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri, per singoli atti o categorie di atti, al Comitato Esecutivo.

    ARTICOLO 22

    Il Consiglio Direttivo è convocato, anche a mezzo fax, dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento da chi ne fa le veci, oppure su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio stesso.

    Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

    Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

    Il Consiglio Direttivo nomina il segretario; nel caso che l'Unione abbia un proprio Direttore, questo svolge funzione di segretario del Consiglio ed ha voto consultivo.

    ARTICOLO 23

    Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero minimo di quattro fino a sei membri scelti dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito.

    Il Comitato delibera sulla materia inerente il personale, ed inoltre decide, per singoli atti o categorie di atti, su delega del Consiglio Direttivo.

    Per la validità delle adunanze e l'adozione delle delibere del Comitato si applicano le disposizioni del precedente art. 22.

    ARTICOLO 24

    Il Presidente rappresenta l'Unione anche in giudizio.

    Il Presidente, nel caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente o da un Consigliere all'uopo designato dal Consiglio Direttivo.

    Al Presidente ed al Vice Presidente può competere un'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

    ARTICOLO 25

    Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti.

    I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

    Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea dei soci.

     


    TITOLO IV
    Patrimonio - Entrate - Rendiconti

    ARTICOLO 26

    Il patrimonio dell'Unione è costituito:

    a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque sono o vengano in proprietà dell'Unione;
    b) dalle somme che, in sede di approvazione dei bilanci l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, destina a speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio;
    c) all'Unione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Unione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

    ARTICOLO 27

    Le entrate dell'Unione sono costituite:

    a) dalle quote di ammissione;
    b) dai contributi che le associate versano all'Unione nella misura annualmente stabilita dall'Assemblea;
    c) dalle rendite patrimoniali;
    d) dagli eventuali contributi di enti pubblici e privati, nazionali ed esteri.

    ARTICOLO 28

    L'esercizio sociale dell'Unione si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

    Il Consiglio Direttivo deve predisporre entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio consuntivo e preventivo completo di un rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, unitamente alla propria relazione entro il 30 aprile, salvo particolari circostanze che ne determinano uno slittamento non superiore ai due mesi da giustificare con dettagliate motivazioni. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Unione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

     


    TITOLO V
    Giudizio arbitrale

    ARTICOLO 29

    Le eventuali controversie derivanti dai rapporti regolati dal presente Statuto, sia fra Associazioni che Associazioni ed Unione, sono deferite al giudizio irrituale di tre arbitri, amichevoli compositori, di cui il primo con funzioni di presidente nominato dal Presidente del Tribunale di Roma e gli altri due dal primo nominato.


    Il collegio arbitrale è in particolare competente per le controversie relative alle materie di cui ai superiori artt. 8, 12, 13.


    Il termine perentorio per la devoluzione al giudizio arbitrale delle vertenze originate dai provvedimenti di competenza degli Organi dell'Unione è di 30 giorni dalla data di conoscenza; nel caso di inosservanza del termine, la domanda di arbitrato è irricevibile.


    Le decisioni sono assunte con criterio equitativo ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia.

    ARTICOLO 30

    L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Unione, qualunque ne sia la causa, procederà alla nomina di uno o più liquidatori e detterà le norme per la liquidazione. In tal caso il patrimonio residuo, dedotta ogni passività, verrà obbligatoriamente devoluto ad altro organismo con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

     


    TITOLO VI
    Disposizioni finali

    ARTICOLO 31

    Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni e alle altre disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

    Chi siamo

    L'atto costitutivo

    Lo statuto

    Gli organi sociali

    Le nostre associate